Capo V
Art. 222
693 / 1156Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d'istituto;
b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;
f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;
h) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
i) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale;
l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.
2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:
a) è responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;
b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;
c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attività d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;
e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;
g) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
h) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;
m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-222