Art. 220 · Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori
Sez. IV

Art. 220

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Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ispettorato presenta allo Stato maggiore della Marina militare un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorità di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore della Marina militare definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilità a capitolo e assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'Ispettorato. 2. Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione. 3. Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal titolo IV del libro III.
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