Art. 219 · Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti
Sez. IV

Art. 219

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Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari. 2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi. 3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-219