Sez. IV
Art. 219
554 / 1156Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.
2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi.
3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-219