Art. 217 · Officine miste dei comandi zona fari
Sez. IV

Art. 217

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Officine miste dei comandi zona fari

In vigore dal 9 ott 2010
1. I compiti delle officine miste di zona sono: a) riparazioni, verifiche e manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici del servizio fari nell'ambito dell'area di giurisdizione con eventuali interventi fuori sede se necessario; b) trasformazione e modifica di apparati, meccanismi, impianti in servizio presso le reggenze della zona; c) assiemamento di nuovi apparati, impianti e relative prove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-217