Art. 208 · Impiego di elicotteri della Marina militare
Sez. IV

Art. 208

543 / 1156

Impiego di elicotteri della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di comprovata necessità o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-208