Sez. IV
Art. 206
541 / 1156Automezzi e imbarcazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficio tecnico dei fari, i comandi di zona fari e alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni e imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare su proposta dell'Ispettorato.
2. I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e informandone l'Ispettorato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-206