Art. 202 · Visite tecniche
Sez. III

Art. 202

422 / 1156

Visite tecniche

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unità moto trasporto fari, e sono finalizzate a: a) verificare l'efficienza nonché lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici; b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa; c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti. 2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che è informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari può anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un più ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-202