Sez. III
Art. 202
422 / 1156Visite tecniche
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unità moto trasporto fari, e sono finalizzate a:
a) verificare l'efficienza nonché lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici;
b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa;
c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti.
2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che è informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari può anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un più ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-202