Art. 201 · Visita dei comandanti di zona fari
Sez. III

Art. 201

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Visita dei comandanti di zona fari

In vigore dal 9 ott 2010
1. I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicità non superiore a quattro mesi. 2. In ciascuna visita, che comprende oltre che la sede della reggenza anche alcuni o tutti i segnalamenti della stessa sono verificati: a) l'efficienza e lo stato dei materiali, delle infrastrutture e dei mezzi; b) la condotta e lo stato delle manutenzioni; c) il rendimento generale e le condizioni di vita del personale della reggenza; d) la tenuta della documentazione in generale e in particolare la regolare tenuta delle scritture del magazzino e degli inventari e, a campione, la verifica delle concordanze tra le consistenze contabili e quelle effettive dei materiali a carico; e) l'attività della reggenza nel periodo trascorso dall'ultima visita avvalendosi del giornale di reggenza e dei quaderni dei segnalamenti e sulla scorta della normativa in vigore. 3. Al termine della visita è redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il «rapporto sulla visita» con il quale il comando zona fari riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi; detto rapporto è inviato all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione. 4. Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-201