Art. 192 · Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti
Sez. II

Art. 192

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Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attività intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere. 2. Responsabile della sorveglianza è il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa può essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-192