Sez. II
Art. 189
242 / 1156Alloggi per il personale farista
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.
2. All'assegnatario è fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorchè temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-189