Art. 189 · Alloggi per il personale farista
Sez. II

Art. 189

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Alloggi per il personale farista

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi. 2. All'assegnatario è fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorchè temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-189