Art. 188 · Interruzione e sospensione del servizio
Sez. II

Art. 188

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Interruzione e sospensione del servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari. 2. Per garantire la continuità delle indispensabili prestazioni del servizio fari anche in tale circostanza, gli alti comandi periferici predispongono una pianificazione che preveda: a) prioritariamente l'impiego di personale facente parte dei contingenti esonerati dallo sciopero ai sensi delle vigenti norme in tema di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali; b) secondariamente l'impiego nella quantità necessaria di personale militare addestrato oppure il ricorso all'affidamento della sorveglianza dei segnalamenti alla locale autorità marittima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-188