Sez. II
Art. 187
240 / 1156Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall', comma 2, del codice penale, avvista o comunque ha notizia di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne dà immediata comunicazione all'autorità marittima competente. Dà altresì immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-187