Capo IV›Sez. I
Art. 173
688 / 1156Istituzione e scioglimento delle reggenze
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facoltà di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresì la facoltà di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.
2. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza:
a) la denominazione e la sede;
b) la data di istituzione o di chiusura;
c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui è necessario, dalle coordinate geografiche;
d) il numero dei faristi assegnati;
e) il nome del reggente;
f) i mezzi terrestri e navali assegnati;
g) l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore.
3. Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa.
4. L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si farà riferimento per le successive modifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-173