Capo IV›Sez. I
Art. 168
683 / 1156Area di competenza del Servizio dei fari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.
2. I porti di interesse nazionale sono i porti della 1ª categoria secondo la classificazione dell' del codice ovvero "i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato".
3. Il Servizio fari gestisce, altresì, la segnaletica marittima dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni.
4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4ª classe della 2ª categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, nel presente capo denominato "Ispettorato".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-168