Art. 168 · Area di competenza del Servizio dei fari
Capo IVSez. I

Art. 168

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Area di competenza del Servizio dei fari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese. 2. I porti di interesse nazionale sono i porti della 1ª categoria secondo la classificazione dell' del codice ovvero "i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato". 3. Il Servizio fari gestisce, altresì, la segnaletica marittima dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni. 4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4ª classe della 2ª categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, nel presente capo denominato "Ispettorato". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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