Art. 16 · Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Titolo IICapo I

Art. 16

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Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate. 2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate. 2-bis. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa è nominato fra i dirigenti ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 2-ter. Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica è nominato fra i dirigenti ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 3. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati. 5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilità di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi è disciplinata dall', comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile. 6. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all', comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-16