Art. 15 · Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Titolo IICapo I

Art. 15

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Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 24 lug 2024
1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale. 2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all', comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonché alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro;... predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o più Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo. 3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato. 3-bis. L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attività di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa. 3-ter. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attività di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorità del Ministro. 4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari. 5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-15