Capo VII›Sez. I
Art. 143
758 / 1156Personale dell'Agenzia
In vigore dal 1 gen 2018
1. L'organico definitivo dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità.
2. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.
3. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.
4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.
5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.
6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2190, comma 3-bis) che "Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilita' finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del presente codice".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-143