Art. 136 · Direttore dell'Agenzia
Capo VIISez. I

Art. 136

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Direttore dell'Agenzia

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Direttore: a) rappresenta l'Agenzia; b) dirige e controlla l'attività dell'Agenzia; c) è responsabile della gestione dell'Agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell', comma 3, e dell', comma 2, del presente capo; d) stipula la convenzione di cui all' , comma 3, del presente capo; e) predispone e propone per l'approvazione del Ministro: 1) i programmi triennali di attività dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale; 2) i programmi annuali di attività, i bilanci e il rendiconto dell'agenzia; 3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell', comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unità, con la riorganizzazione e l'individuazione delle unità e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell', comma 2, lettera a); 4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, ai sensi dell', comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999; f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unità; g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unità; h) conferisce l'incarico di capo unità ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico; i) definisce gli obiettivi che i capi unità devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonché la responsabilità di specifici progetti; l) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia; m) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicità, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia; n) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi e a società internazionali; o) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attività dell'agenzia; p) nomina i componenti del comitato direttivo; q) convoca e presiede le riunioni di tale comitato; r) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti. 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo. 3. Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell', commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca che il Ministro può disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all', comma 3.
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