Art. 124 · Ufficio registro nazionale
Sez. V

Art. 124

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Ufficio registro nazionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all', comma 3. 2. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all' della legge 9 luglio 1990, n. 185, ed è responsabile dell'istruttoria ai sensi dell' del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-124