Sez. IV
Art. 115
532 / 1156Direzione generale per il personale civile
In vigore dal 2 dic 2023
1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell', comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-115