Art. 1125 bis · Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
Titolo II

Art. 1125 bis

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Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

In vigore dal 18 apr 2013
(Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell', comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate: 1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento; 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato: 1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento; 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice; c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza; d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all', comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica; e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all', comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera: 1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; 2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice; 3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; 4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice. 2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti. 3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate. 4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. 5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall' del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1125-bis