Art. 1122 · Reclutamento degli atleti e degli istruttori
Titolo II

Art. 1122

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Reclutamento degli atleti e degli istruttori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il reclutamento degli atleti e degli istruttori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 2215 del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1122