Art. 112 bis · Ufficio centrale del demanio e del patrimonio.
Sez. III

Art. 112 bis

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Ufficio centrale del demanio e del patrimonio.

In vigore dal 2 dic 2023
1. L'Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare: a) detiene e aggiorna l'inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate; b) cura le attività connesse all'acquisizione, all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonché le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari; c) cura il complesso delle attività relative alle servitù militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari; d) presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture; e) provvede al complesso delle attività connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprietà causate da fatti di servizio e delle indennità da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonché ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa; f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili di proprietà privata o di enti pubblici non statali, nonché con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni; g) provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonché al complesso di attività connesse alla materia dei contributi per l'edilizia residenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-112-bis