Sez. III
Art. 111
415 / 1156Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
In vigore dal 24 lug 2024
1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare:
a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;
e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;
g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-111