Titolo IV
Art. 1109
812 / 1156Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorità diplomatiche e consolari
In vigore dal 29 nov 2012
1. I cittadini italiani residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età, chiedere all'autorità diplomatica o consolare nella cui circoscrizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di età; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio a cura delle autorità comunali della Repubblica.
2. Le autorità diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai cittadini italiani residenti nella rispettiva circoscrizione, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal scopo tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto di chiamata alla leva conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei più diffusi quotidiani locali.
3. Le autorità diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni altro utile accertamento ed elemento, compilano gli elenchi, conformi al modello approvato con decreto ministeriale, dei cittadini italiani che si trovano nel territorio di loro circoscrizione, i quali, compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di età, devono essere iscritti sulle liste di leva.
4. In detti elenchi devono essere compresi anche i cittadini italiani nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti.
5. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano già stati iscritti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1109