Titolo III
Art. 1107
778 / 1156Doppie iscrizioni
In vigore dal 29 nov 2012
1. I giovani che, dopo la trasmissione delle liste ai sensi dell'articolo 1937 del codice, risultano iscritti sulle liste di più comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.
2. Qualora i giovani doppiamente iscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.
3. Qualora un giovane sia stato iscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e sia stato successivamente aggiunto nella lista di leva di altro comune, ancorchè quando in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito, salvo quanto è stabilito dall'.
4. Sulle questioni di cui al presente articolo decidono, in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i giovani sono stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo, la Direzione generale della previdenza militare e della leva; in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, decide il competente organo di leva nella cui circoscrizione hanno sede i comuni di iscrizione, o, in caso di Comuni ubicati in province diverse, gli organi di leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro. In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun organo alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1107