Art. 1094 · Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni
Titolo II

Art. 1094

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Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per evitare doppie iscrizioni, i sindaci, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione ai sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi. 2. Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai sindaci dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1094