Titolo II
Art. 1091
51 / 1156Giovani con più nomi
In vigore dal 9 ott 2010
1. I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti più nomi, sono iscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola «detto» con l'indicazione del nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1091