Art. 1084 · Corresponsione dell'elargizione
Libro SETTIMO

Art. 1084

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Corresponsione dell'elargizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'elargizione di cui all', comma 1, è corrisposta ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all', qualora gli stessi non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l'elargizione è determinata per differenza e inserita nel piano di riparto. 2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si può avvalere della graduatoria di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. 3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli aventi titolo non può superare l'importo massimo della speciale elargizione di cui agli della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. 4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 è portato in detrazione dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.
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