Art. 1076 · Modalità e termini di presentazione della domanda
Libro SETTIMOTitolo ICapo I

Art. 1076

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Modalità e termini di presentazione della domanda

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le provvidenze di cui all'articolo 1905 del codice, sono liquidate a domanda degli interessati. 2. La domanda, deve essere presentata al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile entro cinque anni dalla data dell'incidente, corredata dai seguenti documenti: a) documentazione anagrafica (certificato di nascita e di residenza del danneggiato ovvero dei superstiti, allegando certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa); b) cartelle cliniche e documentazione medica ospedaliera; c) atti giudiziari; d) dichiarazioni testimoniali (eventuali); e) in caso di istanza del danneggiato, atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi, nonché documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare; f) in caso di domanda dei superstiti, atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa. 3. Ai fini della corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1, gli interessati debbono, altresì, dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche provvidenze eventualmente già percepite, anche in parte, allo stesso titolo.
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