Capo II
Art. 1071
133 / 1156Provvidenze, assistenza e attività ricreative
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, assistenza e attività ricreative per il personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) concessione sussidi in denaro;
b) concessione borse di studio a favore dei figli disabili del personale;
c) rimborso soggiorno ai familiari dei militari deceduti, in pericolo di vita e in casi di particolare gravità;
d) concessione prestiti da parte delle Casse ufficiali e sottufficiali;
e) liquidazione indennità supplementare;
f) interventi assistenziali (sussidi) a favore del personale civile e militare per interventi di alta chirurgia o di particolare gravità;
g) malattie;
h) prestazioni sanitarie fruite all'estero;
i) applicazione di protesi.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, assistenza e attività ricreative per il personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) concessione sussidi in denaro;
b) borse di studio;
c) rimborso spese di cura.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V, VI e VII del codice e della normativa sul trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiare.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per il controllo di legittimità dei provvedimenti con cui sono erogate le somme in favore del personale.
6. I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici; il dato sanitario è acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all'ammissione al beneficio richiesto. L'archiviazione delle certificazioni mediche avviene anche in forma cartacea.
7. I dati vengono conservati solo al fine di attestare l'avvenuta verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio.
8. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e trasmissione dei dati all'interno dell'Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta del dipendente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1071