Capo II
Art. 1070
132 / 1156Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, infermità, dimissioni;
b) riliquidazione dei trattamenti pensionistici;
c) liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione;
d) liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;
e) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico;
f) liquidazione indennità una tantum per paraplegici;
g) riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo;
h) accertamenti relativi all'ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità e richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio;
i) pensioni di reversibilità;
l) provvidenze in favore di grandi invalidi;
m) assegno sostitutivo dell'accompagnatore.
2. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) pensione privilegiata diretta e di reversibilità;
b) pensione di inabilità;
c) liquidazione speciale elargizione;
d) provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiare;
b) dati di carattere giudiziario.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione agli enti previdenziali per l'erogazione del trattamento pensionistico;
b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli interessati;
c) comunicazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere;
d) comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento delle condizioni di incollocabilità;
e) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore.
6. I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.
7. I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica.
8. Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermità o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado.
9. Relativamente al riconoscimento dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile documentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze; al medesimo fine vengono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze gli elenchi nominativi:
a) dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile;
b) dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005;
c) dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1070