Capo II
Art. 1063
125 / 1156Attività medico legale in favore di terzi
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di attività medico legali della Difesa in favore dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi:
a) attività medico-legale in favore di soggetti estranei all'Amministrazione, al fine del rilascio di abilitazioni, licenze, attestati aeronautici, ovvero per il riconoscimento di benefici pensionistici, assistenziali;
b) risarcimento danni da emotrasfusione;
c) attività medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dell'avvocatura dello Stato e di tutte le Amministrazioni dello Stato;soccorso e assistenza sanitaria di emergenza.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie:
a) legge 11 marzo 1926, n. 416;
b) legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) legge 22 dicembre 1980, n. 913;
d) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) legge 8 agosto 1995, n. 335;
f) legge 21 ottobre 2005, n. 219.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiare;
b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione al datore di lavoro privato o pubblica amministrazione dell'interessato sottoposto all'accertamento della idoneità a svolgere le specifiche mansioni, limitatamente al giudizio d'idoneità;
b) comunicazione al datore di lavoro dell'interessato al fine del riconoscimento di benefici pensionistici;
c) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato;
d) comunicazione alla Motorizzazione civile per il rilascio e il rinnovo della patente di guida civile;
e) comunicazione alle prefetture-uffici territoriali del Governo e questure, per finalità connesse al rilascio del porto d'armi limitatamente al giudizio di idoneità;
f) comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
g) comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini previdenziali.
5. La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attività medico-legale richiesta; la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario.
6. Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente.
7. Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente.
8. La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneità, recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d'armi.
9. Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneità psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonché personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneità ovvero inidoneità psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonché agli organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1063