Art. 1055 · Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile
Capo II

Art. 1055

117 / 1156

Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'instaurazione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di reclutamento e formazione del personale militare avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) concorsi allievi dei licei militari; b) concorsi allievi accademie; c) concorsi allievi ufficiali in ferma prefissata; d) concorsi allievi ufficiali piloti di complemento; e) ammissione ufficiali in ferma prefissata alla rafferma annuale; f) concorsi ufficiali del ruolo normale a nomina diretta; g) concorsi ufficiali dei ruoli speciali; h) concorsi ufficiali direttori e vice direttori di banda delle Forze armate; i) ammissione alla ferma biennale degli ufficiali di complemento; l) concorsi per reclutamento allievi marescialli di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi ispettori dell'Arma dei carabinieri; m) concorsi per il reclutamento allievi sergenti di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; n) concorsi per il reclutamento degli orchestrali delle Forze armate; o) concorsi per volontari; p) concorsi per transito nel servizio permanente dei volontari in ferma o rafferma; q) concorsi per transito dei volontari in ferma o rafferma nelle Forze di polizia; r) concorsi straordinari per il transito in servizio permanente e ulteriori concorsi assimilabili ai precedenti; s) ammissioni ai corsi di formazione e alle carriere di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. 2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di assunzione del personale civile della Difesa avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) assunzione personale delle aree funzionali; b) assunzione dirigenti; c) assunzione categorie protette. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e delle norme di legge sull'assunzione del personale civile e delle categorie protette. 4. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell' del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all'idoneità al servizio militare, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e alla Corte dei conti, ai fini della registrazione dei decreti di assunzione di personale appartenente alle categorie protette. 6. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e il relativo flusso informativo comprendono: a) l'acquisizione delle domande di assunzione; b) il controllo dei requisiti per l'assunzione; c) la raccolta delle informazioni circa il possesso delle qualità morali e di condotta da parte degli aspiranti all'assunzione; d) l'organizzazione delle prove d'idoneità e la convocazione dei candidati; e) lo svolgimento delle prove d'idoneità; f) la comunicazione dei risultati delle prove; g) la richiesta e l'acquisizione dei documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati, procedimenti di nomina. 7. Le comunicazioni di dati sensibili anche mediante trasferimento dei dati all'estero avvengono esclusivamente con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo. 8. Si può procedere, altresì, a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado dell'Amministrazione; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1055