Capo VI
Art. 105
719 / 1156Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti
In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) cura e gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;
b) dirige, indirizza e controlla le attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla ricerca scientifica e allo sviluppo, alla produzione e all'approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-105