Art. 104 · Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti
Capo VI

Art. 104

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Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Direttore nazionale degli armamenti: a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa; b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti tecnici e finanziari; c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro; d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportano spese all'estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi; e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-104