Capo II›Sez. I
Art. 1035
191 / 1156Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
In vigore dal 9 ott 2010
1. Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall', commi 1 e 4, della legge, l'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora tale facoltà non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore a ulteriori novanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell' della legge, l'unità organizzativa procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.
3. Qualora, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all', commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le citate valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell' della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Storico versioni
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