Art. 1033 · Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
Capo IISez. I

Art. 1033

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Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte della competente unità organizzativa, della domanda o dell'istanza. 2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti legislativi o regolamentari richiesti per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall' del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda o l'istanza possono essere corredate dalla documentazione o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all', comma 2, della legge. 3. All'atto della presentazione della domanda o dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' della legge. Tali indicazioni, ove non contenute nella citata ricevuta, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all' della legge e all'. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'unità organizzativa responsabile deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere ai controlli, alle acquisizioni e agli accertamenti d'ufficio previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall' della legge.
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