Libro SESTO›Titolo I›Capo I
Art. 1025
1113 / 1156Ambito di applicazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 6 del codice il presente titolo si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che contengono le indicazioni dell'unità organizzativa competente ad adottare il provvedimento finale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1025