Sez. VI
Art. 1019
894 / 1156Radiazione e cancellazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1019