Sez. III
Art. 1003
515 / 1156Commissione di amministrazione dei corsi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Presso ogni comitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.
2. La commissione è presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato.
3. La commissione è composta inoltre:
a) da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio direttivo anche fuori del proprio seno e rieleggibili allo scadere dei due anni;
b) dall'ispettrice addetta al comitato;
c) dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio pratico.
4. La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.
5. Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che è chiamato a farne parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1003