Art. 10 · Processo verbale delle sedute e sua classificazione
Libro PRIMOTitolo I

Art. 10

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Processo verbale delle sedute e sua classificazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, è classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può riguardare anche singole parti del documento. 2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, è di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorità civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio può essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso può essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non è stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato. 7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che è approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
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