Capo II
Art. 12
12 / 14Organizzazione e risorse
In vigore dal 19 feb 2026
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree.
L'organizzazione dell'Agenzia è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.
2. Con riferimento a quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore generale di cui all'; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all', comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12.
7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.
7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-12