Capo II
Art. 11
11 / 14Il comitato consultivo
In vigore dal 19 feb 2026
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo è formato da nove membri:
a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all', comma 3;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;
f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12.
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76#art-11