Titolo VI
Art. 37
37 / 41Norme transitorie
In vigore dal 1 gen 2011
1. I Fondi speciali istituiti presso gli uffici all'estero ai sensi dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1318, 1320 e 1321, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla contabilizzazione ed alla rendicontazione fino alla data della chiusura dei Fondi si provvede ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. Gli eventuali saldi attivi risultanti all'atto della chiusura sono iscritti nel bilancio dell'ufficio all'estero di pertinenza quali avanzi di gestione che si riportano dall'esercizio precedente.
2. Alle somme assegnate da parte del Ministero mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, di cui l' ne dispone l'abrogazione, si applica la predetta normativa fino alla resa del conto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-37