Titolo V
Art. 35
35 / 41Controllo di regolarità amministrativa e contabile
In vigore dal 1 gen 2011
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di rendicontazione delle aperture di credito disposte a favore dei funzionari delegati di cui all' del presente regolamento, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, anche avvalendosi di adeguati strumenti informatici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-35