Art. 31 · Ambito di applicazione
Titolo IV

Art. 31

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Ambito di applicazione

In vigore dal 1 gen 2011
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli uffici di prima categoria che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-31