Art. 29 · Contratti di sponsorizzazione
Titolo III

Art. 29

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Contratti di sponsorizzazione

In vigore dal 1 gen 2011
1. Gli uffici all'estero possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata. 2. I contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-29