Art. 28 · Attività di promozione della lingua e della cultura italiana
Titolo III

Art. 28

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Attività di promozione della lingua e della cultura italiana

In vigore dal 1 gen 2011
Attività di promozione della lingua e della cultura italiana 1. Gli uffici all'estero con sede in un Paese nel quale non operi alcun istituto italiano di cultura, possono essere autorizzati dal Ministero a promuovere ed organizzare nell'ambito dell'attività di promozione della lingua e della cultura italiana, corsi di lingua e cultura, compatibilmente con l'ordinamento locale e le norme di diritto internazionale. 2. Tale attività può essere svolta anche mediante la stipula di apposite convenzioni, soggette ad approvazione ministeriale, con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lingua e della cultura italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-28