Art. 22 · Redazione ed approvazione del conto consuntivo
Capo VI

Art. 22

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Redazione ed approvazione del conto consuntivo

In vigore dal 26 dic 2021
1. Il conto consuntivo è predisposto entro il 31 di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. È altresì redatto in occasione della cessazione dalle funzioni del titolare dell'ufficio all'estero o del coordinatore del settore amministrativo-contabile. 2. Il conto è predisposto sulla base delle scritture contabili dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, ove presente, che si avvale della collaborazione dell'agente contabile e del personale del settore amministrativo-contabile della sede. 3. Il conto consuntivo è firmato dal titolare dell'ufficio all'estero nonché, ove presenti, dal dirigente preposto al centro interservizi e dal coordinatore del settore amministrativo-contabile, e, per quanto di competenza, dall'agente contabile. 4. Il titolare dell'ufficio all'estero, tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo, predispone una relazione che illustra l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti e le risultanze di amministrazione, evidenziando le eventuali differenze di cambio. La relazione fa stato altresì degli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi fissati nella relazione programmatica di cui all', comma 8. 5. Entro il 31 marzo l'ufficio all'estero trasmette il conto consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma 4, al Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione, mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione ovvero le proprie osservazioni che devono essere riscontrate dall'ufficio all'estero entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse. 7. Il controllo di cui al comma 6 è esercitato con la collaborazione dell'esperto amministrativo o esperto amministrativo capo competente per area geografica o che sia preposto al Centro interservizi amministrativi, laddove presente. 8. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, il titolare della gestione, il dirigente preposto al centro interservizi e il coordinatore del settore amministrativo-contabile che non osservino i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo possono incorrere, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, nel giudizio della Corte dei conti ai termini dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 9. Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, per i successivi riscontri ai sensi dell' del presente regolamento. 10. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata, anche con le modalità di cui all', comma 2, agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa entro tale termine a richiesta del Ministero, dell'ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. 11. Gli uffici all'estero inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri, dell'ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti inoltrano i conti consuntivi ai predetti destinatari corredati dalla documentazione giustificativa in originale entro i termini indicati dai programmi stessi. 12. Nell'ambito della attività di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche ispettive amministrativo-contabili del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-22